Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Pubblicato il:

6 marzo 2018

Ultima revisione:

9 marzo 2018

 

La “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001) è stata introdotta dall’art. 1, c. 51, Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

La Legge n.179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l’art. 54-bis, precisando ruoli e modalità per le segnalazioni.

 

Soggetti competenti ad effettuare segnalazioni:

a) I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs 165/2001;

b) I dipendenti di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, di cui all’art. 3, D. Lgs 165/2001;

c) I lavoratori e i collaboratori delle imprese che realizzano opere o forniscono beni e servizi in favore della pubblica amministrazione.

 

Destinatari della segnalazione:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

  • Invio di comunicazione scritta-lettera riservata in busta chiusa;
  • Invio del modello compilato all’indirizzo di posta dedicato: whistleblowing@cittametropolitana.me.it.

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) accedendo al servizio al seguente url:

Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Modello per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing (.odt)

Modello per la segnalazione di illeciti - Whistleblowing (.pdf)